STATUTO
dell’Organizzazione di Volontariato
“Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer – ODV”

 

Art. 1 – Costituzione e denominazione sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:
“Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer-ODV”, più brevemente “GAFA – ODV”, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), operante senza fini di lucro nell’ambito territoriale locale del Comune di Carpi e dell’Unione Terre d’Argine.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

  • informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
  • stimolare la ricerca e, per quanto possibile, coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer e delle altre forme di demenza;
  • assistere e sostenere i malati di Alzheimer e di altre forme di demenza e i loro familiari divenendone un punto di collegamento, coordinamento e rappresentanza;
  • tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
  • promuovere la nascita di centri pilota per la prevenzione, la diagnosi e l’assistenza, per la formazione di personale socio-sanitario specializzato e per la formazione dei caregivers.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

  1. promuovere la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell’ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
  2. promuovere iniziative di prevenzione e formazione per stimolare corretti stili di vita nella popolazione;
  3. promuovere una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle altre forme di demenza, sulle conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema e le politiche sociali;
  4. formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
  5. collaborare ed eventualmente promuovere iniziative volte alla diffusione delle buone pratiche validate scientificamente nella gestione, assistenza e cura del malato nelle diverse fasi della malattia;
  6. collaborare ed eventualmente promuovere ricerche scientifiche sia in ambito sociale che sanitario per migliorare la qualità di vita del malato e della sua famiglia;
  7. promuovere, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici che affrontino le problematiche che possono insorgere nel decorso della malattia salvaguardando l’autonomia e libertà di scelta del malato;
  8. promuovere iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni, la lotta allo stigma, la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
  9. curare il collegamento o l’adesione ad enti di secondo livello e/o ad associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
  10. collaborare con enti e associazioni pubblici e privati, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni, al fine del migliore raggiungimento dei propri scopi;
  11. operare comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati, e delle loro famiglie;
  12. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2007 l’Associazione svolge, in particolare, attività aventi ad oggetto :

  • interventi e servizi sociali;
  • attività socio-sanitarie;
  • attività di formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • promozione e tutela dei diritti di ammalati e familiari.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell’associazione.

Art. 3 – Membri dell’Associazione

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.

Possono essere soci le persone fisiche interessate al perseguimento degli scopi associativi.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.4.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione o di ricorso alla reiezione della domanda di ammissione come associato presentate da parte di minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 18 mesi consecutivi;
  • per esclusione:
    • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima Assemblea dei soci che verrà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere, se maggiorenni, dell’elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto si acquisisce con l’ammissione;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta, secondo tempi e modalità da concordare con il Presidente.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti dell’Organo Direttivo;
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’Associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo Direttivo;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti o rappresentati.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, i voti favorevoli dei due terzi dei soci presenti o rappresentanti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell’Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Comitato Scientifico, scegliendone i membri tra gli studiosi e/o i professionisti che si sono distinti per la loro preparazione, o per la loro esperienza, nei settori della psichiatria, della neurologia, della geriatria, scienze sociali ed in quelli ad essi collegati. Compito di questo Comitato è di contribuire alla stesura del programma scientifico, di esprimere parere su tutto quanto attiene alla ricerca ed alle pubblicazioni proprie dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire a sua discrezione gruppi di lavoro.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti necessari, chiedendo la ratifica del suo operato nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e/o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti i soci presso la sede associativa.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell’associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 d.lgs. 117/17.

Art. 12 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore operanti nell’ambito della Provincia di Modena in attività e/o per finalità uguali o affini a quelle dell’Associazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 16 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 del Codice del Terzo Settore.

 

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